Appropriation Art e Diritto d’Autore: Analisi Comparativa delle Eccezioni e Limitazioni in Italia e Stati Uniti a cura dell’avv. Leonardo Romano

Affrontare il tema del diritto d’autore nasce dall’idea di voler sensibilizzare il legislatore alle nuove dinamiche sociali. Ed invero, in una realtà dove il termine cambiamento è spesso associato a quello di progresso tecnologico, sorge la necessità di individuare lo spazio che le nuove tecnologie ricoprono all’interno del nostro ordinamento giuridico, al fine di salvaguardare l’innovazione ma anche prevenire vuoti di tutela.

L’autore di un’opera dell’ingegno è oggi inserito in un sistema normativo volto ad apprestarvi tutela alla luce di numerose disposizioni normative.

Nel nostro ordinamento l’esigenza di curare gli interessi che ruotano attorno alle opere dell’ingegno si avverte sin dalla lettura dei capisaldi della nostra Costituzione, sebbene non vi sia all’interno della stessa una tutela imperativa, esplicita e diretta.

In Italia la legge sul diritto d’autore è la n. 633 del 1941, la quale cura la protezione delle ‘’opere dell’ingegno di carattere creativo…qualunque ne sia il modo o la forma di espressione’’.

Negli USA è Il Copyright Act del 1976 a prevedere delle categorie di opere suscettibili di tutela. In particolare, emerge che ad essere destinataria di tutela sia qualunque opera che abbia un minimo di originalità e non si palesi meramente come un’idea e che non abbia una funzionalità inscindibile dalla sua espressione.

Cos’è ‘’l’Appropriation Art’’?

l’Appropriation art sfida i principi fondamentali del diritto d’autore, intendendo con questa espressione quelle manifestazioni d’arte aventi ad oggetto la riproduzione di immagini, creazioni artistiche altrui, rendendo sfumato il confine tra copia e originale e sollevando il problema del bilanciamento tra la protezione del diritto d’autore e la libertà artistica.

Come rispondono i vari ordinamenti al fenomeno appena descritto è l’oggetto dell’analisi di questo testo.

Negli USA è ampiamente diffusa la ‘’Fair use doctrine’’, con la quale si indica l’utilizzo di un contenuto protetto senza il consenso preventivo dell’autore. Di regola il Fair Use viene riconosciuto nei casi in cui l’artista appropriazionista trasforma l’opera originale con modalità tali da attribuirle una dimensione diversa ed autonoma generando come output un messaggio nuovo e distinto rispetto all’originario.

I giudici americani provvedono all’applicazione del fair use valutando singolarmente caso per caso, basandosi su quattro fattori:

  1. La natura dell’utilizzo e le sue finalità (educativa, commerciale, non lucrativa etc.);
  2. La natura dell’opera utilizzata;
  3. La quantità ed il valore della porzione di opera utilizzata rispetto alla sua interezza.
  4. Le conseguenze cagionate dall’appropriazione sul piano del valore dell’opera e del mercato;

Occorrerà pertanto verificare se siffatto utilizzo vada a pregiudicare economicamente l’autore dell’opera protetta o vada a minare un nuovo o potenziale mercato anche se non si è in concorrenza diretta con l’opera originale.

 

Nel nostro ordinamento, invece, sono previste altresì alcune ‘’eccezioni e limitazioni’’, in particolare la legge 633 del ’41 ne detta la disciplina dall’art 65 al 71 quinquies.

Abbiamo eccezioni quando, in presenza di determinate condizioni, si permette l’utilizzo dell’opera senza il consenso dell’autore. Si tratta di limitazioni invece, quando il diritto d’autore è degradato a compenso, per legge, o attraverso l’accordo delle parti.

Il comma 2 della Convezione di Berna sancisce espressamente:’’ è riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle già menzionate opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore.’’. 

A livello comunitario tale principio è stato ribadito nelle direttive 2001/29/CE, 790/2019/EU, recepite in Italia con il D.lgs. 68/2003, le quali hanno comportato l’estensione di suddette eccezioni e limitazioni.

In Italia, è prevista un’alta protezione dei diritti morali (posti a tutela della personalità dell’autore) i quali presentano peculiari caratteristiche, come il loro essere inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili, perpetui. È tra l’altro prevista la trasmissione di alcuni di essi agli eredi dell’autore successivamente alla sua morte.

Nel panorama statunitense il quadro dei diritti morali cambia. Infatti, solo successivamente all’adesione degli USA alla convenzione di Berna si è manifestato un bagliore di apertura rispetto ai diritti morali. Con l’entrata in vigore del Vara (Visual Artist Right Act) si è riconosciuto all’autore il diritto alla paternità e all’integrità dell’opera, seppure limitatamente agli artisti visivi.

Su tali aspetti, appare evidente come nella cornice europea permane una visione al diritto d’autore certamente diversa, ove i diritti morali sono vigorosamente radicati e certamente influisce robustamente sulla creatività e sull’espressione artistica. Negli USA, invece, i diritti morali sono più nell’ombra e ciò consente inevitabilmente agli artisti di godere di maggiore libertà di rielaborare opere esistenti, senza farsi carico di eccessive preoccupazioni di possibili controversie che possano insorgere in relazione ai diritti morali.

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