La Corte di Cassazione, con la pronuncia 5921 del 27 febbraio 2023, ha confermato, speriamo definitivamente, il proprio orientamento sulla natura meramente dichiarativa della pronuncia di estinzione dell’esecuzione immobiliare, emessa a seguito del deposito delle rinunce depositate da tutti i creditori costituiti muniti di titolo esecutivo.
Con la recentissima ordinanza emessa dalla III Sezione civile, la Suprema Corte ha ribadito il proprio precedente orientamento che nel 2017 (Cass. Sez. III n. 27545 del 21 novembre 2017) aveva superato la pronuncia del 2008 (Cass. n. 6885 del 14 marzo 2008), con la quale, al contrario, era stata affermata la natura costitutiva della dichiarazione di estinzione.
Nello specifico, gli Ermellini hanno ribadito come per la natura e la struttura dei procedimenti di esecuzione, il momento in cui tutti i creditori muniti di titolo, depositando le rispettive rinunce, di fatto manifestano la volontà di non proseguire la procedura medesima, rendono la stessa insanabilmente estinta per mancanza di soggetti titolati a darvi impulso, in conformità al principio nulla executio sine titulo.
L’ordinanza in commento, oltre ad essere particolarmente interessante per la riflessione che comporta sul tema, avrà un sicuro risvolto pratico su tutte quelle situazioni in cui nonostante le stringenti tempistiche dell’esecuzione e le perduranti limitazioni che ancora oggi non hanno permesso un ritorno al passato per ciò che concerne l’accesso nei Tribunali, ove molti giudici continuano a negare la fissazione di udienze in presenza per la dichiarazione di estinzione delle esecuzioni, si potrà, ciò nonostante, far estinguere l’esecuzione senza il timore che un successivo intervento, precedente la formale dichiarazione del Giudice dell’Esecuzione, comprometta l’intera operazione che ha portato al deposito delle rinunce medesime.
Come noto, l’imminente data fissata per la vendita del compendio pignorato è un forte sprone per l’esecutato per portare l’ultima offerta transattiva vicina alle richieste dei propri creditori, talché, fin troppo spesso, il componimento bonario della vicenda si raggiunge a ridosso dell’asta, avendo ormai superato i termini per il deposito dell’istanza di sospensione ex art. 624bis c.p.c. e dovendo sempre fare i conti con il rischio che il nostro Giudice si discosti dall’orientamento che considera meramente dichiarativa la natura del provvedimento di estinzione. In tali casi, il rischio del possibile intervento di nuovi creditori titolati, nonostante il deposito delle rinunce, ha comportato, sovente, l’abbandono della possibile soluzione stragiudiziale, in danno soprattutto dell’esecutato, che di conseguenza si vedeva l’immobile aggiudicato in asta a favore di terzi e la perdurante situazione debitoria pertinente il resisual.
La conferma dell’orientamento del 2017 si spera possa aver fugato, una volta per tutte, ogni dubbio sulla possibilità di procedere all’estinzione dell’esecuzione anche senza la fissazione dell’udienza in cui “contestualmente” l’esecutato soddisfi le ragioni dei creditori, questi depositino dichiarazione di rinuncia ed il Giudice dichiari l’estinzione della procedura a salvezza del bene pignorato.
Per completezza, segnalo come la pronuncia in commento offra spunti di particolare interesse anche sulla natura esecutiva del mutuo in relazione alla più o meno contestuale traditio della somma mutuata.